IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede  che,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tenendo  conto  delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili
d'imposta  o  delle  esigenze   organizzative   dell'amministrazione,
possono essere modificati i termini riguardanti gli  adempimenti  dei
contribuenti relativi a imposte e  contributi  dovuti  in  base  allo
stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
come modificato dall'art. 4, commi 1, del  decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge  1°  dicembre
2016, n. 225, il quale al comma 1 stabilisce che in riferimento  alle
operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
effettuate,   i   soggetti   passivi   trasmettono    telematicamente
all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo  giorno  del  secondo  mese
successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture  emesse  nel
trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai  sensi
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonche' i dati delle
relative variazioni; 
  Visto l'art. 21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
concernente «Comunicazione dei  dati  delle  liquidazioni  periodiche
I.V.A.»; 
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge  n.  193  del  2016,  il
quale stabilisce che le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  a  3  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 e che per il primo anno  di
applicazione della disposizione di cui all'art. 21 del  decreto-legge
n. 78 del 2010, come sostituito dal comma 1 dello stesso art.  4,  le
comunicazioni possono essere effettuate per il primo  semestre  entro
il 16 settembre 2017 e per il  secondo  semestre  entro  il  mese  di
febbraio 2018; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2017, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  settembre
2017, n. 224; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate  del
28 settembre 2017, «Irregolare funzionamento del servizio  telematico
"Fatture e Corrispettivi" per la trasmissione dei dati delle  fatture
emesse e ricevute di cui all'art.  21  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», con cui e' disposto il  differimento  del  termine  di
scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute
al 5 ottobre 2017; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, con il quale e' disposta la proroga al 16 ottobre  2017  per  la
effettuazione delle comunicazioni dei dati di  cui  all'art.  21  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo semestre 2017; 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96,  il
quale dispone che «con riferimento all'obbligo  di  comunicazione  di
cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
dati relativi al terzo trimestre del 2018  possono  essere  trasmessi
entro il 28 febbraio 2019»; 
  Visto l'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, inserito dall'art. 1, comma 909,  lettera  a),  n.  4,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio  2019,  il
quale dispone che «i soggetti passivi di cui al comma  3  trasmettono
telematicamente  all'agenzia  delle  entrate  i  dati  relativi  alle
operazioni  di  cessione  dei  beni  e  di  prestazioni  di   servizi
effettuate  e  ricevute  verso  e  da  soggetti  non  stabiliti   nel
territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una
bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute
fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel  comma  3.  La
trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del  mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero  a  quello
della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»; 
  Visto l'art. 11-bis,  commi  da  11  a  15,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n.  135,  convertito  con  modificazioni  nella  legge
dell'11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia
di sostegno e semplificazione  per  le  imprese  e  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie
professionali in  relazione  alle  difficolta'  tecniche  riscontrate
nella gestione della fatturazione elettronica; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Proroga di termini per la comunicazione 
                        di dati delle fatture 
 
  1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la  effettuazione
delle comunicazioni dei  dati  di  cui  all'art.  21,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato al 30 aprile 2019. 
  2. I dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di  gennaio  e
febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate  entro  il  30
aprile 2019.